Titolo II

Art. 8

Norme transitorie

In vigore dal 28 feb 2001
1. In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico di cui all'. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell', comma 2, prevedono l'organizzazione dell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo . 2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo l, comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 16 La Sezione del controllo, nell'adunanza del 21 dicembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione: dell', comma 1, limitatamente alle parole: "e l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, anche se regolate da leggi speciali, ad eccezione di quelle in materia di collocamento della gente di mare e di diritto al lavoro dei disabili"; dell'; dell', lettere b), c), d), e), ed f); dell', comma 1, limitatamente alle parole: "ed in quelle speciali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-07;442#art-8

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