Titolo I›Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 feb 2001
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "sede di lavoro" l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;
b) "sede operativa di società di fornitura di lavoro temporaneo" l'ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;
c) "servizi competenti" i centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell' del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
d) "S.I.L." il Sistema informativo lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-07;442#art-2