Titolo ICapo VI

Art. 99

Affidamento in prova in casi particolari

In vigore dal 6 set 2000
1. Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione. 2. Quando l'interessato è libero, si applica l'articolo 656 del codice di procedura penale. L'interessato è tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volontà dell'interessato è valutata dal tribunale di sorveglianza. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli . 4. Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento è stato concesso, si è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o dall'ente che ne cura l'attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della pena è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 51-bis della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-99

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