Titolo I›Capo III
Art. 52
Lavoro a domicilio
In vigore dal 6 set 2000
1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-52