Parte ITitolo ICapo I

Art. 1

Interventi di trattamento

In vigore dal 6 set 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l', primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354; Visto l', commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessità di procedere ad una completa revisione delle norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione delle strutture e delle disponibilità della pubblica amministrazione, nonché delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso quadro legislativo di riferimento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000; Ritenuto di doversi comunque discostare dal suddetto parere, ravvisandosi l'opportunità di una specifica norma regolamentare in tema di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell', comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacché tale ultima disposizione rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente regolamento: . Interventi di trattamento 1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. 2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale. 3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-1

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