Art. 1
Obbligo della licenza e delle abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente
In vigore dal 24 ago 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1237, concernente la ratifica ed esecuzione della convenzione dell'organizzazione meteorologica mondiale conclusa a Washington l'11 ottobre 1947;
Vista la legge del 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi;
Visto l', primo comma, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in particolare l' recante modifiche agli articoli 731 e 735 del codice della navigazione;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2000, n. 163/99;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
Emana
il seguente regolamento:
Obbligo della licenza e delle abilitazioni
per il personale addetto al servizio pubblico
di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente
1. Il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) deve essere titolare di licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche, rilasciata dall'Ente stesso secondo le modalità fissate dal presente regolamento e comunque sotto la vigilanza e sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. L'ENAV adotta le disposizioni tecniche di attuazione del presente regolamento.
3. Restano salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di certificazione del personale militare addetto al servizio pubblico di informazione al volo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222#art-1