Art. 2
Informatizzazione ed accesso agli albi
In vigore dal 27 mag 2000
1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;118#art-2