Art. 2

Informatizzazione ed accesso agli albi

In vigore dal 27 mag 2000
1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-07;118#art-2

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Informatizzazione ed accesso agli albi (Art. 2 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo