Art. 1
Finalità e definizioni
In vigore dal 27 mag 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l', comma 1, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato in attuazione dell', comma l, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana
il seguente regolamento:
Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministero" o "Ministro" il Ministero o il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per "università" le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;
c) per "rettore" i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-23;117#art-1