Art. 3

Abrogazioni

In vigore dal 13 mag 2000
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-09;105#art-3

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