Art. 1

Oggetto

In vigore dal 13 mag 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l' della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 24; Visto l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-09;104#art-1

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