Art. 12
Entrata in vigore
In vigore dal 22 dic 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Bianco, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 2
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361#art-12