Art. 3
Elenco delle apparecchiature e comunicazioni
In vigore dal 7 apr 2000
1. L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all', comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-01-27;64#art-3