Art. 1

Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali

In vigore dal 27 gen 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e di modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è così sostituito: "Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall', ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28."; b) il comma 2 è soppresso; c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall', non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo l949.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-30;536#art-1

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