Art. 1

In vigore dal 27 gen 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private; Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la composizione della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento della politiche comunitarie e degli affari regionali costituitivi della delegazione di parte pubblica firmataria dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private; Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996, della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e Bolzano, di conferma della delegazione di parte pubblica, nonché della sua integrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Preso atto che in data 13 maggio 1999 è stato stipulato un accordo integrativo del citato accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private; Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità; Emana il seguente regolamento: . 1. È reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con decreto del Presidente della Republbica 8 luglio 1998, n. 371. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 19
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;516#art-1

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