Art. 2
Comunicazioni
In vigore dal 21 dic 1999
1. L'organismo pagatore, riconosciuto ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni, comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quantità di olive di provenienza da Paesi terzi sulle quali è stata accesa la cauzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio 1991,nonché le quantità di olive provenienti dagli Stati membri della Comunità nel quadro della gestione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva.
2. L'organismo pagatore di cui al comma 1, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto alla produzione, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il numero delle domande di aiuto presentate da produttori di olive di altri Paesi membri, con l'indicazione delle relative quantità di olive molite e di olio ottenuto nei frantoi ubicati in Italia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 5
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-27;458#art-2