Art. 13

Abrogato

Ritiro dal mercato per motivi di salute, di sicurezza o di danneggiamento dell'ambiente

In vigore dal 25 mar 2018
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 DICEMBRE 2017, N. 239

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-06;407#art-13

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Ritiro dal mercato per motivi di salute, di sicurezza o di danneggiamento dell'ambiente (Art. 13 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo.) — Testo vigente | Portale Normativo