Art. 2
In vigore dal 19 ott 1999
1. Per le cessioni effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle variazioni delle aliquote di accisa in applicazione, per l'anno 1999, dell'articolo 8, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 e la data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza di accredito di cui all', commi 3, lettera b) e 5, è presentata dai soggetti beneficiari entro 30 giorni dalla suddetta ultima data, con riferimento ai quantitativi ceduti e fatturati; il trasferimento del beneficio al consumatore fi- nale è effettuato mediante appositi conguagli sui corrispettivi delle forniture successive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;361#art-2