Art. 1

Modalità di ripartizione

In vigore dal 29 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 40, e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 67; Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 947; Vista la legge 21 aprile 1977, n. 164; Vista la legge 18 marzo 1982, n. 88; Visto l', comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: . Modalità di ripartizione 1. In deroga a quanto previsto dall', comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il riparto del contributo dello Stato a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori con sede legale in Roma e del Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione è effettuato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-03;353#art-1

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