Art. 1
Modalità di ripartizione
In vigore dal 29 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 40, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 67;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 947;
Vista la legge 21 aprile 1977, n. 164;
Vista la legge 18 marzo 1982, n. 88;
Visto l', comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
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Modalità di ripartizione
1. In deroga a quanto previsto dall', comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il riparto del contributo dello Stato a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori con sede legale in Roma e del Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione è effettuato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-03;353#art-1