Capo VIII
Art. 61
Disposizione transitoria
In vigore dal 18 nov 1999
1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all', comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Balbo, Ministro per le pari opportunità
Dini, Ministro degli affari esteri Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanità
Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 29, con esclusione del comma 3 dell', del comma 6 dell' e dell', ai sensi della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 25 ottobre 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-61