Capo VIII

Art. 61

Disposizione transitoria

In vigore dal 18 nov 1999
1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all', comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Turco, Ministro per la solidarietà sociale Balbo, Ministro per le pari opportunità Dini, Ministro degli affari esteri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bindi, Ministro della sanità Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 29, con esclusione del comma 3 dell', del comma 6 dell' e dell', ai sensi della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 25 ottobre 1999.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-61

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