Capo V

Art. 36

Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro .

In vigore dal 25 feb 2005
(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). 1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell', comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all', comma 2-bis. 2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall', comma 2-bis, del testo unico.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-36

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