Capo V
Art. 30 sexies
Rinuncia all'assunzione
In vigore dal 25 feb 2005
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all', comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-30-sexies