Capo II

Art. 14 bis

Conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato

In vigore dal 28 dic 2022
1. Al raggiungimento della maggiore età, al minore straniero non accompagnato titolare del permesso di soggiorno di cui all', comma 1, lettere a) e a-bis), può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell', comma 1-bis, del testo unico. Per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell' della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al primo periodo, è richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La richiesta del parere di cui al comma 1 è presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ed è corredata da: a) copia del passaporto o dell'attestato di identità rilasciato o convalidato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine; b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio; c) documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore età e quello eventualmente da realizzare successivamente; d) ogni altra documentazione utile ai fini dell'adozione del parere. 3. Fatta salva la valutazione del caso concreto, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-14-bis

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