Capo II
Art. 13
Rinnovo del permesso di soggiorno
In vigore dal 4 dic 2018
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni....
2. Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall', comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 MARZO 2014, N. 40.
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare.
L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all', comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394#art-13