Capo I

Art. 9 quinquies

Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni

In vigore dal 16 mar 2017
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli . 2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontri che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori non è più conforme chiede all'installatore o al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione. 5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi. 6. Ferma la tutela giurisdizionale avverso le decisioni degli organismi notificati, contro i medesimi provvedimenti può essere espletata la procedura di revisione, regolata con proprio regolamento dall'organismo nazionale di accreditamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-9-quinquies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo