Capo I

Art. 5

Presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori.

In vigore dal 16 mar 2017
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162#art-5

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