Capo I
Art. 4
Criteri e modalità per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti
In vigore dal 8 ago 2002
Criteri e modalità per la tenuta
del ruolo unico dei dirigenti
1. Il ruolo unico è tenuto secondo principi di traspenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi ai sensi dell', comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Le informazioni in esso contenute sono continuamente aggiornate.
2. I dati essenziali da inserire nel ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente sono elencati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente regolamento. Nella banca dati informatica sono altresì inserite le ulteriori informazioni relative alla carriera; alle esperienze professionali; agli incarichi ricoperti anche in precedenti esperienze lavorative; ai livelli di funzioni svolte; ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato; alle lingue straniere conosciute; alle pubblicazioni ed ogni altro elemento conoscitivo utile ad attuare la disciplina contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Le informazioni vengono acquisite dal responsabile del ruolo unico presso le amministrazioni, che sono tenute a trasmettere i dati utilizzando i collegamenti della rete unitaria o su supporto informatico, sulla base di modelli predisposti dal responsabile del ruolo unico. Le amministrazioni sono altresì tenute a comunicare tempestivamente le modificazioni delle informazioni. I dirigenti che ne abbiano interesse possono trasmettere direttamente al responsabile del ruolo unico le informazioni che li riguardano.
3. I dati contenuti nel ruolo unico sono pubblici. Le ulteriori informazioni contenute nella banca dati sono consultabili dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi dirigenziali. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui alla legge n. 675 del 1996 e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa.
Note all'articolo
- La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-26;150#art-4