Art. 2

Abrogazione di norme

In vigore dal 10 ago 1999
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 910 del codice civile, gli del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l', l'articolo 103, secondo comma, dalla parola: "Se" alla parola: "caso" e l'articolo 104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Micheli, Ministro dei lavori pubblici Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-18;238#art-2

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Abrogazione di norme (Art. 2 Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.) — Testo vigente | Portale Normativo