Art. 6

Segreteria tecnica

In vigore dal 27 mar 1999
1. Ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è istituita la segreteria tecnica della Cabina cui sono assegnati venti esperti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina stessa. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La segreteria tecnica è ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina. 2. L'incarico di esperto non costituisce incarico professionale, e viene conferito con decreto del Ministro per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Ai sensi dell', comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. L'incarico di esperto può essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilità relative alla quiescenza. 3. Ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, il trattamento economico degli esperti è stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 4. L'incarico di esperto è a tempo pieno. Per i soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche l'incarico può essere a tempo parziale, comunque in misura non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno; in questo caso il trattamento economico è proporzionalmente ridotto. 5. Si applicano agli esperti di cui al presente articolo le prerogative, le incompatibilità, i divieti e la disciplina fiscale e contributiva previsti per i componenti del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all', comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 6. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, un numero di esperti non superiore a tre può essere destinato all'unità operativa della Cabina istituita nell'ambito della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-09;61#art-6

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