Art. 2

Decorrenza

In vigore dal 3 ott 1998
1. Gli schemi della relazione previsionale e programmatica di cui all' sono adottati dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e dalle città metropolitane a decorrere dall'esercizio finanziario 2000. E facoltà dei predetti enti di adottare gli schemi della relazione previsionale e programmatica a decorrere dall'esercizio finanziario 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 7
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Decorrenza (Art. 2 Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo