Art. 2
Decorrenza
In vigore dal 3 ott 1998
1. Gli schemi della relazione previsionale e programmatica di cui all' sono adottati dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e dalle città metropolitane a decorrere dall'esercizio finanziario 2000. E facoltà dei predetti enti di adottare gli schemi della relazione previsionale e programmatica a decorrere dall'esercizio finanziario 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 7
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-08-03;326#art-2