Art. 1

In vigore dal 21 giu 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 7 giugno 1998; Decreta: Art.1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 7 giugno 1998 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-05;177#art-1

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Art. 1 Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. — Testo vigente | Portale Normativo