Art. 2
Modalità di recupero delle somme versate in eccedenza
In vigore dal 20 ott 1998
1. Ai fini dell'applicazione dell', le somme versate in eccedenza nel conto unico vengono tenute in considerazione agli effetti del calcolo del saldo negativo tra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-18;341#art-2