Capo III
Art. 15
Abrogazioni
In vigore dal 26 mar 1998
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati:
a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) l'articolo 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1924);
d) la legge 26 luglio 1939, n. 1037, con esclusione degli ;
e) gli , primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "Ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
f) gli della legge 16 agosto 1962, n. 1291;
g) l' della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;
h) gli della legge 27 febbraio 1967, n. 48;
i) l', commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;
l) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
m) l' della legge 7 agosto 1985, n. 427;
n) l', commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428;
o) l', comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378;
p) l', comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
q) l' del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 23
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-20;38#art-15