Art. 1
In vigore dal 24 feb 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche alle nuove esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
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1. L'ufficio locale marittimo di Soverato (Catanzaro) è elevato a ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Soverato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-14;15#art-1