Art. 2
In vigore dal 24 feb 1998
1. Il limite della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all' nell'ambito della zona marittima di appartenenza, è individuato nella tabella, vistata dal Ministro proponente, allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante. Detta tabella sostituisce la corrispondente tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Flick, Ministro di grazia e giustizia Andreatta, Ministro della difesa Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 10
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-07;14#art-2