Titolo III›Capo V
Art. 74
Equipollenze ed affinità
In vigore dal 1 lug 2000
1. Fermo restando quanto previsto all', comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le dis- cipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il periodo di cui al presente articolo 74 e' prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto articolo 74.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-74