Art. 5
Norma finale
In vigore dal 7 gen 1998
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme vigenti in materia di opzioni e di revoche che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 17
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;442#art-5