Art. 5

Norma finale

In vigore dal 7 gen 1998
1. Con decreti del Ministro delle finanze si provvede: a) a stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di cali naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui al presente decreto; b) ad approvare, anche ai fini dell'acquisizione dei dati per il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il modello di comunicazione di cui all', comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a). 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenuti in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 18
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;441#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo