Art. 1
In vigore dal 30 gen 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
Emana
il seguente regolamento:
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1. All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo del comma 3 le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122." sono sostituite da: "all', comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, riguardanti le attività indicate al comma 2, lettera a).";
b) al comma 4, la lettera a) è così sostituita:
" a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purchè tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;";
c) al comma 4, lettera d.3), le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122" sono sostituite da: "all', comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-04;479#art-1