Art. 1

In vigore dal 4 nov 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 95 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, navigazione marittima; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952, 4 settembre 1980, n. 896, e 13 novembre 1987, n. 505, con i quali sono state approvate modifiche al citato regolamento; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa; Emana il seguente regolamento: . 1. Dopo l'articolo 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è inserito il seguente: "Art. 108-bis (Mobilità dei piloti). - 1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni. 2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Andreatta, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-15;355#art-1

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Art. 1 Regolamento recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di mobilita' dei piloti. — Testo vigente | Portale Normativo