Art. 1
In vigore dal 21 ott 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 844, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1973, n. 1087, concernente esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, con allegato, effettuato a Vienna il 24 luglio 1972, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1981, n. 812, sulla stessa materia;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera a), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati, effettuato a Roma l'11 settembre 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica
Visto, il Guardasigilli FLICK
Registrato ullu Corte dei conti il 24 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-09;336#art-1