Art. 2
In vigore dal 12 feb 1998
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 531, è sostituito come segue:
" (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni o gruppi di regioni di cui al comma 5 dell' della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue:
1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
8) Emilia Romagna; sede del consiglio: Bologna;
9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
13) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma;
14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 17.
Visto, il Guardasigilli: Flick
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-31;283#art-2