Art. 2

In vigore dal 12 feb 1998
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 531, è sostituito come segue: " (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni o gruppi di regioni di cui al comma 5 dell' della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue: 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino; 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta; 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano; 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia; 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento; 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste; 7) Liguria; sede del consiglio: Genova; 8) Emilia Romagna; sede del consiglio: Bologna; 9) Marche; sede del consiglio: Ancona; 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze; 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia; 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila; 13) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma; 14) Campania; sede del consiglio: Napoli; 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro; 16) Puglia; sede del consiglio: Bari; 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza; 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo; 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 17. Visto, il Guardasigilli: Flick

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-31;283#art-2

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Art. 2 Regolamento concernente l'istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo