Art. 2
In vigore dal 5 ott 1997
1. Il limite della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all', nell'ambito della zona marittima di appartenenza, è individuato nella tabella allegata al presente decreto che, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante e che integra e modifica la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Andreatta, Ministro della difesa
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;317#art-2