Art. 1

In vigore dal 3 lug 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 21 giugno 1997; Decreta: . Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 21 giugno 1997 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-18;167#art-1

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Art. 1 Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. — Testo vigente | Portale Normativo