Art. 4

Abrogato

Funzioni degli uffici dirigenziali generali

In vigore dal 25 apr 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;699#art-4

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Funzioni degli uffici dirigenziali generali (Art. 4 Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni.) — Testo vigente | Portale Normativo