Art. 2
Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative
In vigore dal 25 apr 2001
1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.
3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-10;567#art-2