Art. 1
In vigore dal 29 ott 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha sostituito l'art. 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1993, n. 137, che stabilisce il numero dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza;
Ritenuta la necessità di istituire un comando di zona, di legione e di nucleo regionale di polizia tributaria nella regione Abruzzo, nonché un comando di zona e di nucleo regionale di polizia tributaria nella regione Trentino-Alto Adige, per un più efficace ed incisivo assolvimento dei propri compiti d'istituto, con particolare riguardo ai fenomeni dell'evasione fiscale e della criminalità economica organizzata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:
a) n. 18 zone;
b) n. 21 legioni;
c) n. 15 nuclei regionali di polizia tributaria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-02;529#art-1