Art. 228
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 406, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:
a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all' del codice.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-228