Art. 3

Relazione tecnica

In vigore dal 23 nov 1996
1. Entro il trentesimo giorno successivo alla notifica del verbale di ispezione previsto dall', comma 181, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il contribuente può esibire o trasmettere all'ufficio competente una relazione tecnica, redatta da uno dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità di cui all'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella quale può essere documentata l'eventuale riconducibilità delle irregolarità riscontrate a meri errori formali, dovuti anche all'utilizzo di procedure meccanografiche standardizzate, che non pregiudicano l'idoneità delle scritture contabili a rappresentare la effettiva realtà aziendale. Della menzionata relazione tecnica l'ufficio deve tenere conto nel corso del procedimento di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISCO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996 Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;570#art-3

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Relazione tecnica (Art. 3 Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e' considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni.) — Testo vigente | Portale Normativo