Accordo
Art. 9
Conferimento di incarico per turni disponibili
In vigore dal 10 ott 1996
1. I provvedimenti adottati dalle Aziende per gli aumenti di orario collegati alla copertura di turni resisi vacanti vengono comunicati entro 30 giorni al Comitato di cui all' il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
2. La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all', avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacità richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla Azienda e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'.
3. I Sindacati firmatari del presente Accordo provvedono a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.
4. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato di cui all', il quale individua entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilità pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-9