Accordo

Art. 42

Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda

In vigore dal 10 ott 1996
Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo