Accordo
Art. 42
Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda
In vigore dal 10 ott 1996
Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500#art-a-42